Detrazione IRPEF del 50%

Il pellet di legno è un combustibile solido di forma cilindrica ricavato dal legno puro essiccato.

Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 stabilisce che chi acquista un prodotto per il riscaldamento domestico a biomassa (legna- pellet) ha la possibilità di godere delle detrazioni fiscali se l'acquisto rientra all'interno di un progetto per due tipologie di interventi: 
1:Ristrutturaziione edilizia
2: Riqualificazione energetica

1: Detrazione fiscale IRPEF del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia
Cos’è:

La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è regolata dal DPR 917/86 art. 16-bis e consiste nella possibilità di detrarre dall’IRPEF (si tratta di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso) il 50% della spesa effettuata per una stufa a pellet efffettuato fino al 31 Dicembre 2019.con un limite massimo di 96.000 euro.
Tale detrazione del 50% si può ottenere anche in assenza di opere edilizie ed è ammessa per l'acquisto e l'installazione di stufe e camini con un rendimento non inferiore al 70%.
Per poter benificiare di questa detrazione il pagamento del prodotto deve avvenire solo tramite apposito bonifico per ristrutturazione che riporti:
-causale del versamento
-codice fiscale del soggetto a cui spetta la detrazione
- codice fiscale/partita iva del beneficiario del pagamento.
Il contribuente deve conservare, oltre alla copia del bonifico, la fattura relativa alla spesa effettuata e l'attestato del produttore relativo al rendimento superiore al 70%.
Inoltre dal gennaio 2019 il contribuente dovrà trasmettere all'ENEA tutte le informazioni relative ai lavori effettuati al seguente indirizzo internet:  https://ristrutturazioni2019.enea.it/index.asp entro 90 giorni dalla data di termine lavori.
La "guida rapida alla trasmissione" e l'ammissibilità degli interventi sono disponibili su: http://www.acs.enea.it

La detrazione è pari al 50% delle somme spese e spetta fino a un massimo non superiore a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (fino al 31.12.2014).

La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi.

A chi spetta:

Per poter beneficiare della detrazione è necessario essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento e cioè:

• proprietari o nudi proprietari
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• locatari o comodatari
• soci di cooperative divise e indivise
• soci delle società semplici
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.